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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Convivenza di fatto: cosa comporta e come dichiararla a Genova

Cosa bisogna compilare e in che modo bisogna far pervenire i documenti all'anagrafe

La legge nazionale 76/2016 prevede la disciplina delle convivenze di fatto.

A Genova, la dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Genova, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Nel caso in cui gli stessi non siano già residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi all'Anagrafe.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Cosa bisogna fare

Il sito del Comune di Genova raccomanda di presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere inoltrata via:

  • PEC a anagrafecomge@postecert.it
  • e-mail a infoanagrafe@comune.genova.it

Per facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste indicare la sigla CdF:

  • via fax al numero 010 5576928.
  • posta raccomandata a Direzione Servizi Civici - corso Torino11 - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - 16129 Genova.

L'inoltro via casella PEC e mail è consentito seguendo una di queste modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti
  • sottoscrizione della dichiarazione con la firme digitale di entrambi i dichiaranti.

Infine la richiesta può essere presentata agli uffici anagrafici esibendo un documento d'identità valido.

Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti, ma può essere presentato anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso di fotocopia del documento d'identità del componente assente.

Cosa comporta la convivenza di fatto

In base alla legge, i conviventi di fatto hanno i diritti:

  • Inerenti alla casa di abitazione
  • Di successione nel contratto di locazione locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
  • di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale
  • del convivente nell’attività di impresa
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
  • spettanti al coniuge nei casi previsti dall’Ordinamento penitenziario
  • Dell’esistenza della convivenza di fatto viene rilasciata apposita certificazione anagrafica.

Se la convivenza finisce

Se la convivenza di fatto termina, è possibile richiedere la cancellazione, che può avvenire in questi casi: 

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Genova o in caso di matrimonio e unione civile di uno o entrambi i componenti
  • su richiesta, se vengono meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o entrambi le parti).

La richiesta di scioglimento con copia dei documenti di identità dei dichiaranti, deve essere inviata con una di queste modalità:

  • via PEC a anagrafecomge@postecert.it
  • via e mail a urp@comune.genova.it 

 Per facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede di indicare nell'oggetto di PEC e mail la sigla CdF.

  • via fax al numero 010 5576928
  • via raccomandata a Servizi Civici Legalità e Diritti - corso Torino 11 - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - 16129 Genova

L'inoltro via casella PEC e via e mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune invierà comunicazione all’altro componente.

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