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Coronavirus, è arrivato il decreto: cosa chiude e cosa resta aperto da lunedì

La stretta è stata annunciata sabato sera: da lunedì mattina chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, per il momento fino al 3 aprile. Supermercati, tabaccai, edicole restano sicuramente aperti

È arrivato finalmente il decreto (leggi qui il testo integrale) annunciato sabato 21 marzo dal premier Conte, in cui annunciava una nuova serie di misure volte a contenere il contagio da coronavirus.

Le disposizioni sono già efficaci da lunedì 23 marzo e valgono fino al 3 aprile, ma le imprese le cui attività sono sospese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione comprese le spedizioni della merce in giacenza. 

Tutte le questioni di interpretazione verso le imprese sono demandate ai Prefetti.

Coronavirus, che cosa dice il nuovo decreto

Le attività che possono rimanere aperte: l'elenco ufficiale del Governo

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'elenco soprastante. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui al decreto dell'11 marzo 2020. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Conseguentemente al decreto dell'8 marzo 2020, sono soppresse le parole "È consentito il rientro prezzo il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi di questo nuovo decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consntite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia dov'è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. 

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità ed essenziali. Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzone ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. 

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