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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Calcio

Aggressione all'arbitro 18enne, dirigente squalificato per cinque anni

E' finita con cinque anni di squalifica la vicenda dell'aggressione all'arbitro di appena diciotto anni che stava fischiando in una gara dei Giovanissimi Under 14.

L'aggressione di un arbitro di appena diciotto anni in una gara di Giovanissimi Under 14 costa cinque anni di squalifica al dirigente della Nuova Oregina che, secondo il referto arbitrale, ha colpito con cinque pugni il direttore di gara provocandogli lesioni personali con una prognosi di 25 giorni. La società si è scusata in maniera formale e ha assunto provvedimenti verso il proprio tesserato.

Maxi squalifica al dirigente per aggressione all'arbitro

Di seguito il testo ufficiale con la decisione del giudice sportivo: "Dal referto arbitrale si evince che il vice allenatore della Società NUOVA OREGINA S.r.l., espulso per doppia ammonizione durante l'incontro, al termine del medesimo ha dapprima insultato e minacciato il Direttore di Gara, e successivamente, in stato definito "evidentemente alterato", lo ha aggredito facendogli colpire con la testa il muro, sferrandogli numerosi pugni (almeno cinque) al volto e alla testa, stringendolo e graffiandolo con la mano sul volto, e desistendo da tale aggressione soltanto in quanto bloccato e allontanato a forza da altre persone presenti.

Successivamente all'aggressione è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, e il Direttore di Gara si è dovuto recare, in quanto molto dolorante, in una struttura ospedaliera, ove le lesioni personali da lui subite sono state refertate in giorni 25 di prognosi salve complicazioni.

La società ha trasmesso una comunicazione di formali scuse, dichiarando di aver assunto autonomi provvedimenti nei confronti del responsabile: comportamento che viene valutato come circostanza attenuante ex art. 13 C.G.S. al fine della parametrazione della sanzione addebitabile alla società stessa. Per quanto riguarda l'aggressione, tale comportamento è sanzionato specificamente dall’art. 35, quarto comma, C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per due anni; nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, la discrepanza di età tra aggressore e aggredito e l'entità delle lesioni subite dall'aggredito da quest’ultimo, si ritiene di applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’ordinamento di cinque anni, con proposta di preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art 9 C.G.S.

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