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Municipi, via libera all'elezione diretta del presidente

Il nuovo articolo 61 bis dello Statuto stabilisce l'elezione del presidente da parte dei cittadini, contestuale all'elezione del consiglio municipale in un unico turno

Nel corso della seduta di martedì 29 giugno 2021, il consiglio comunale è stato chiamato a votare per la terza volta, come prevede la legge, la riforma del titolo VII dello Statuto comunale relativa al sistema elettorale dei Municipi, che prevede l'elezione diretta del presidente di Municipio in un unico turno, premio di maggioranza con l'attribuzione del 60 per cento dei seggi del consiglio municipale, possibilità di voto disgiunto e incompatibilità tra carica di consigliere e di assessore.

Nel dettaglio la nuova disciplina prevede - come detto - l'elezione diretta del presidente di Municipio. Nel vecchio sistema il presidente veniva nominato dal consiglio, che lo individuava nel candidato indicato dalla lista o coalizione vincitrice delle consultazioni.

Il nuovo articolo 61 bis dello Statuto stabilisce invece l'elezione da parte dei cittadini, contestuale all'elezione del consiglio municipale in un unico turno. Diventa presidente chi ottiene il maggior numero di voti validi (sistema analogo a quello della Regione Liguria). Il presidente del Municipio continuerà a presiedere, come oggi, anche il consiglio municipale.

I cittadini potranno avvalersi del voto disgiunto, esprimere cioè la preferenza per una lista o raggruppamento di liste (e relative preferenze) e votare per un candidato presidente sostenuto da un'altra lista o raggruppamento di liste. È ammesso il collegamento tra liste: più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo.

Soglia di sbarramento: non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Premio di maggioranza: alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

I consiglieri municipali restano in carica per l'intera durata del mandato del consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato, il sindaco nomina un commissario per le funzioni di ordinaria amministrazione, lo comunica al prefetto e vengono indette nuove elezioni. Con il nuovo sistema è previsto uno specifico correttivo per il quale se lo scioglimento anticipato del consiglio si verifica a meno di 12 mesi dalla scadenza del mandato elettorale, non si procede alla rielezione. In questo caso il sindaco nomina un commissario che provvede ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, fino alle successive elezioni comunali.

Come nel vecchio sistema la mozione di sfiducia non può essere presentata prima che siano trascorsi 24 mesi dalle elezioni. La novità è che, nel caso fosse approvata a meno di 12 mesi dalla scadenza del mandato elettorale, il sindaco nomina un commissario, analogamente a quanto previsto in caso di scioglimento anticipato del consiglio municipale.

Attualmente gli assessori municipali sono proposti dal presidente al consiglio municipale, che provvede a nominarli. Con la riforma approvata è invece il presidente a nominarli direttamente nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e garantendo la presenza di entrambi i sessi. Gli assessori - uno dei quali assume anche la carica di vice presidente - possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio municipale, ma viene introdotta l'incompatibilità tra le funzioni di consigliere e assessore: se un consigliere municipale assume la carica di assessore municipale, cessa dalla carica di consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Tale soluzione replica, a livello municipale, l'assetto già previsto dalla legge per gli organi istituzionali comunali, nel rispetto del principio fondamentale di separazione tra gli organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo, rappresentati dai consigli municipali eletti direttamente dai cittadini, e gli organi di governo, rappresentati dal presidente del Municipio eletto dai cittadini, che procede alla nomina della Giunta.

La prima seduta viene convocata dal presidente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In questa occasione il consiglio elegge gli altri due vice presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza.

Il consiglio del Municipio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente del Municipio e degli assessori. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate dal presidente del Municipio, sentita la giunta, al consiglio municipale.

"La riforma approvata oggi - sostiene l'assessore ai rapporti con Consiglio comunale, Municipi e Città metropolitana Lorenza Rosso - crea le condizioni per una maggiore governabilità del territorio salvaguardando il principio di rappresentanza istituzionale. Abbiamo cercato di uniformare, per quanto possibile, il sistema elettorale a quello per la scelta del sindaco attingendo anche ai principi della legge elettorale regionale. I Municipi sono enti territoriali importantissimi che possono funzionare attraverso un organo di 'governo', la giunta municipale, e un organo di 'controllo', il consiglio municipale, che avrà il compito di definire, adeguare e verificare periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente del municipio e degli assessori. Questo ridisegno è coerente con la riforma delle competenze che abbiamo approvato qualche mese fa e che promuove un potenziamento dei Municipi in stretta sinergia con il ruolo centrale dell'amministrazione comunale e con i principi di efficienza ed economicità dell'agire amministrativo».

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