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Funghi: raccolta e vendita, come cambiano le regole

Giorni di sospensione non più obbligatori e armonizzati sul territorio e sanzioni più salate: alcune delle novità introdotte dalla nuova legge

Con 30 voti a favore (maggioranza e Area Popolare) e 5 astenuti (Roberto Bagnasco e Marco Melgrati di FI, Luigi Morgillo e Lorenzo Pellerano di Liguria Libera, e Aldo Siri di Liste civiche Biasotti per il presidente) ieri è stata approvata la proposta di legge regionale (primo firmatario Antonino Oliveri, ma sottoscritta anche da Valter Ferrando , Antonino Miceli, Franco Bonello, Massimo Donzella, Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Sergio Scibilia, Pd) "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)".

La legge in particolare dà la facoltà ai consorzi, ma non l'obbligo, di impedire la raccolta dei funghi per due giorni alla settimana. Inoltre la raccolta può essere effettuata dalla primavera all'autunno.

Raccolta
Viene confermato che la raccolta è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti. L'esercizio però può essere subordinato al versamento di un corrispettivo monetario da destinare almeno per il 50% ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. Le modifiche approvate oggi prevedono che la determinazione dell'apertura e della chiusura della raccolta dalla stagione primaverile a quella autunnale può essere stabilita dai sindaci dei comuni liguri con appositi provvedimenti pubblicati sull'albo del Comune.

Inoltre "al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana". Tuttavia, "per documentati scopi scientifici o didattici, la Regione Liguria, attraverso gli Ispettorati agrari regionali, potrà rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo". In sostanza la chiusura della raccolta per due giorni alla settimana non è più strettamente obbligatoria. I consorzi dovranno perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi. Fra i funghi che è vietato raccogliere, viene aggiunto l'"ammanita cesarea allo stato di ovolo chiuso".

Commercializzazione e confezionamento
La vendita dei funghi freschi o secchi allo stato sfuso appartenenti alla specie "edulis" fra cui il "Boletus edulis" e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune competente. Fra i requisiti e le condizioni per la commercializzazione è previsto che i funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere: suddivisi per specie; disposti in singolo strato; contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione; essere freschi, interi e in buono stato di conservazione. Non è più necessario pulirli da terriccio o da corpi estranei. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita "a seguito di certificazione" da parte dei micologi in possesso dell'apposito attestato ed iscritti al registro nazionale dei micologi, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate. L'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo e iscritti nel registro.

Vigilanza
La vigilanza e la comminazione di sanzioni amministrative è affidata agli organi di polizia forestale, a quelli di vigilanza della caccia e della pesca, di polizia locale, di polizia giudiziaria, ai custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, alle guardie ecologiche volontarie.

Sanzioni
Per coloro che venissero sorpresi a raccogliere funghi senza il possesso dell'apposito tesserino, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, verrà comminata una sanzione da 100 a euro 300. Competenti all'irrorazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni i quali provvedono a versare il 50 per cento ai consorzi. Nel caso in cui la violazione riguardi la commercializzazione e gli aspetti sanitari l'introito delle ammende è a favore dell'Asl di competenza.

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