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Tasse Rapallo

Imu: aliquote e scadenze del Comune di Rapallo

Il 29 settembre 2012 con delibera numero 36 del Consiglio Comunale di Rapallo sono state rideterminate le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) relative all'anno 2012

Rapallo - Il 29 settembre 2012 con delibera numero 36 del Consiglio Comunale sono state rideterminate le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) relative all'anno 2012.

Le aliquote previste, qui di seguito riportate, dovranno essere utilizzate per il versamento dell'imposta a conguaglio entro lunedì 17 dicembre 2012, scadenza prevista per completare il saldo.

Prospetto aliquote

0,30 per cento
a) per l’abitazione principale e le relative pertinenze; Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
b) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o concessa in comodato;
c) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

0,20 per cento
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decretolegge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.

0,46 per cento*
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado o collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione (maggiorenne) stabilisca la propria residenza e che abbia in tale unità la dimora abituale (e della propria famiglia). L’applicazione dell’aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. Nella comunicazione da presentare ai sensi dell’art. 5 del Regolamento i contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa aliquota agevolata nei limiti previsti per le pertinenze dell’abitazione principale.

0,56 per cento*
a) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell’anno;
b) immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti. In tal caso per poter usufruire dell’aliquota al 0,56 per cento i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale copia del contratto registrato entro il termine di cui all’art. 5 del Regolamento IMU.

0,7 per cento*
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 e D (ad esclusione delle categorie D2) utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale o direttamente dal soggetto passivo IMU o da questi locate per l’esercizio di tali attività (purché dette unità immobiliari soddisfino tali condizioni per almeno 9 mesi nell’anno);

0,99 per cento
aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti (ivi comprese le aree fabbricabili)

*Adempimenti
L’art. 5 del Regolamento Comunale prevede la presentazione di idonee comunicazioni/autocertificazioni per poter usufruire delle aliquote agevolate stabilite dal Comune.

Il termine perentorio entro il quale devono essere presentate è fissato al 17 dicembre 2012, diversamente l’omessa presentazione non consente il riconoscimento delle agevolazioni previste. Presso l’Ufficio Tributi e sul sito Internet istituzionale saranno disponibili i moduli predisposti per gli adempimenti suddetti.

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