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Economia

Imu prima casa in tre rate: scadenze, date e aliquote a Genova

L'Imu, imposta sulla casa, si paga in tre rate, ovvero il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Per ciascuna delle tranche, versamento di un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni

L'Imu, tassa sulla casa introdotta dal governo Monti, si paga in tre rate, ma solo per la prima casa. Le date sono il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Per ciascuna delle tranche, ai contribuenti spetta il versamento di un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste e a saldo l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

In base a un emendamento di Gianluca Galletti dell'Udc, al dl fiscale, approvato dalla commissione Finanze della Camera, l'Imu sulla prima casa potrà essere pagata, a scelta del contribuente, in due o tre rate.

Secondo questa novità introdotta nel decreto il contribuente entro il 16 giugno, scadenza della prima rata, potrà decidere se pagare il 33%, e avere altre due rate (a settembre e dicembre), oppure pagare il 50% e avere una seconda e ultima rata a dicembre. La novità riguarda sempre l'Imu sulla prima casa e sulle pertinenze.

Ecco una mini guida all'Imu del Comune di Genova:

 Ecco  una mini guida per districarsi nel pagamento della nuova imposta. Nel decalogo sono comprese voci che potrebbero subire delle modifiche: si tratta di emendamenti presentati e non acora approvati al decreto legge 16/2012.

- Scadenza: Sono due (tre per la prima casa): la prima è fissata per il 16 giugno di ogni anno (ma quest'anno slitta al 18 giugno perché cade in un giorno prefestivo) e serve a pagare l'acconto dell'imposta dovuta per l'anno; la seconda il 16 settembre (e cadendo di domenica slitta quest'anno al 17) è solo per la prima casa; il saldo per tutte le abitazioni va invece pagato entro il 16 dicembre (anch'essa slitta quest'anno al 17).
- Chi deve pagare: il versamento è dovuto dai proprietari dell'immobile, ma anche dai possessori di diritti reali (ad esempio titolari per uso o usufrutto), dal concessionario di area demaniale e, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, dal locatario. Non pagano invece gli affittuari.
- Aliquote: quelle ordinarie, valide su tutto il territorio dello Stato, sono state fissate dalla manovra Monti e sono del 4 per mille sulla prima casa e del 7,6 per mille sulle altre. Per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (stalle, cascine, fienili) l'aliquota è del 2 per mille. I Comuni possono comunque aumentare o diminuire l'aliquota dello 0,2% per le abitazioni principali, dello 0,3% per gli altri immobili, e ridurre dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, entro il prossimo 30 settembre. Per quest'anno, inoltre, anche lo Stato può decidere ulteriori cambi dell'aliquota dopo aver valutato il gettito del primo versamento.
- Detrazioni: per l'abitazione principale è prevista dalla legge una detrazione fissa di 200 euro, a cui si devono aggiungere 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400 Euro.
- Aumento coefficienti: la manovra Monti ha anche deciso un aumento dei coefficienti catastali, che servono per adeguare la "rendita catastale" degli immobili (che va aumentata del 5%) per arrivare al valore catastale, che è la base imponibile su cui si applicano le aliquote. Per le abitazioni e le pertinenze (  immobili di categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) il coefficiente è passato da 100 a 160.
- Come si calcola per prima casa: va presa la rendita catastale che emerge dalla visura del catasto e va rivalutata del 5% (in pratica va moltiplicata per 1,05). L'importo va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 160. Sul valore finale si applica l'aliquota ordinaria del 0,4%, anche se il Comune ha già deliberato le proprie aliquote. Quindi si sottrae la detrazione prima casa (200 euro + 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni). L'importo dell'Imu dovuto va diviso per due: la metà dell'imposta annuale così calcolata va quindi versata entro il 18 giugno. A dicembre bisognerà fare il nuovo calcolo tenendo conto delle variazioni che potrebbero decidere i Comuni a settembre e lo Stato a luglio  entro il 10 dicembre (o che sono già state decise da alcuni Comuni). Dai calcoli dell'imposta annuale, per pagare il saldo, andrà sottratto quanto versato in sede di acconto.
- Come si calcola per altri immobili: si calcola il valore dell'immobile come per la prima casa: rendita catastale x1,05 x 160 = base imponibile. Una volta arrivati alla base imponibile l'aliquota da applicare è dello 0,76%. Non ci sono detrazioni. Entro il 16 giugno va versata metà imposta annuale e in sede di saldo va fatto nuovamente il calcolo con le aliquote fissate dal Comune (o dello Stato a luglio  entro il 10 dicembre) per pagare la quota rimanente.
- Negozi e fabbricati rurali: per le altre tipologie di immobile cambiano le modalità di calcolo della base imponibile. Dopo aver adeguato le rendite del 5% (moltiplicando x  1,05 ).) il coefficiente cambia. E' 55 per i negozi, 60 per i fabbricati rurali strumentali (ma anche per i capannoni industriali), 140 per i laboratori artigiani, 80 per gli uffici privati. L'aliquota da applicare è del 0,76% tranne che per i fabbricati rurali "strumentali", che pagano lo 0,2%.

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