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Cronaca

Nuova diga foranea, il Tar annulla l'affidamento al Rina della direzione lavori

La società Progetti Europa, seconda classificata nella gara per la direzione dei lavori per la nuova diga foranea, ha impugnato l'aggiudicazione al Rina del progetto. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e annullato l'affidamento

I lavori per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova dovrebbero partire nel 2022. Un'opera considerata strategica per la città di Genova e tutto il territorio regionale. La Regione Liguria ha già stanziato 57 milioni di euro destinati alla realizzazione della prima parte del progetto.

Un'opera dal costo di 1,3 miliardi di euro, che sarà realizzata in due fasi. La prima dovrebbe partire nel 2022 per un costo di 950 milioni che saranno coperti in buona parte con i fondi del Pnrr.

La sentenza della Tar Liguria del 31 gennaio 2022 rischia però di rallentare i lavori, infatti i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della società Progetti Europa & Global Spa contro l'assegnazione a Rina Consulting Spa, società controllata dalla holding Rina Spa, dell'appalto per il coordinamento progettuale, la direzione lavori e il supporto tecnico dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

Secondo la società ricorrente, la Rina Consulting non avrebbe i requisiti tecnici ed economici richiesti dal bando di gara pubblicato dall'autorità portuale per svolgere l'incarico.

Inoltre, sempre secondo la società ricorrente, non sarebbero stati rispettati i principi di imparzialità e di parità di condizioni tra i partecipanti al bando, visto che il servizio di validazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'opera (Pfte) era stata affidata alla società Rina Check Spa, indirettamente controllata sempre da holding Rina Spa.

I giudici amministrativi hanno rigettato la tesi del conflitto di interessi e della disparità di condizioni tra le aziende partecipanti. È stato invece accolto il motivo di ricorso relativo all'assenza dei requisiti tecnico-economici in capo all'aggiudicatario.

Il bando di gara, tra i requisiti di carattere tecnico, richiedeva che i partecipanti avessero un fatturato globale per servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore al valore stimato complessivo dell'appalto. Requisito che, secondo il Tar, mancherebbe a Rina Consulting Spa. In particolarei la società non avrebbe sufficienti fatturati per i servizi di project management, progettazione, permitting ambientale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Un altro requisito richiesto dal bando e considerato mancante dai giudici amministrativi riguarda l'esecuzione, nell'ultimo triennio, di un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento di importo minimo pari alla metà del valore stimato complessivo dei servizi.

Negli atti di partecipazione alla gara pubblica il Rina ha dichiarato di aver eseguito solo due servizi analoghi per un importo complessivo insufficiente ad integrare i requisiti specifici stabilit dall'autorità portuale. 

Il Rina ha commentato così la sentenza del Tar liguria:

"La decisione del TAR Liguria ha dichiarato infondato il motivo di un possibile conflitto d'interesse relativo alla Società che era stato oggetto del ricorso. Tuttavia, a causa di un vizio di natura formale nella procedura di gara, è stata annullata l'aggiudicazione. RINA possiede tutte le caratteristiche atte a rispondere ai requisiti della gara. La nostra priorità è fare in modo che i servizi che ci sono stati affidati proseguano, dato che credibilità e affidabilità sono i principi sui quali la nostra azienda si basa".

Il Rina conclude le sue osservazioni affermando:

"Per tale motivo assicuriamo che, per parte nostra, continueremo a lavorare per il rispetto delle tempistiche programmate di un progetto così strategico quale quello della diga di Genova".

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