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Cronaca

Confini parchi, la Corte Costituzionale respinge il ricorso del Governo: "Sentenza storica"

"Non c’è conflitto nella pianificazione paesaggistica e non si è determinata una riduzione della tutela paesaggistica. Anzi, l’obiettivo della modifica dei confini dei parchi è quello di renderli maggiormente rispondenti alle istanze delle comunità locali" dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana

Con una sentenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale giovedì 8 giugno, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso proposto nel 2022 dal precedente governo avverso la normativa con la quale la Regione Liguria aveva disposto la nuova perimetrazione dei confini dei parchi regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua. Sostanzialmente, per la Corte Costituzionale la legge regionale è legittima.

Per il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana è “una sentenza importante in merito alla lunga querelle nata dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudizio di legittimità costituzionale fa luce sul corretto operato della Regione Liguria, che non si è sostituita alla potestà statale, ma ha esercitato il suo dovere di esplicare la competenza regionale di determinazione delle aree da qualificare e tutelare. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato non fondata l’impugnazione della nuova perimetrazione dei Parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, con esclusione di alcune aree protette. Non c’è conflitto nella pianificazione paesaggistica e non si è determinata una riduzione della tutela paesaggistica. Anzi, l’obiettivo della modifica dei confini dei parchi è quello di renderli maggiormente rispondenti alle istanze delle comunità locali e meglio finalizzati sulle attività di educazione, di ricerca e di fruizione”.

"Si tratta di una sentenza storica - dice il presidente della III commissione Attività produttive e Cultura Alessio Piana - che stabilisce la piena legittimità della norma e la correttezza dell’operato di Regione Liguria. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che la classificazione e l’istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali di interesse regionale è un’attività che la legge n. 394/1991 ‘affida nello specifico e in via esclusiva alle Regioni’, respingendo le pretese del Governo secondo cui gli uffici del Ministero della Cultura (fino all’anno scorso retto dal ministro Pd Dario Franceschini) avrebbero dovuto partecipare al procedimento di riperimetrazione dei parchi. Inoltre, i giudici della Consulta hanno ricordato che l’obiettivo della modifica ai confini dei Parchi, operata nel caso di specie da Regione Liguria, è quello di rendere la perimetrazione maggiormente rispondente alle istanze delle comunità locali e di fare in modo che tali confini siano meglio definiti sul territorio, ricalcandone elementi certi, quali ad esempio sentieri e mulattiere, al fine di rendere più agevole la gestione da parte dei singoli Enti Parco. Una perimetrazione maggiormente rispondente alle istanze delle comunità locali può essere meglio finalizzata alla promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e di fruizione compatibili. Infine, con la presente modifica dei perimetri dei Parchi regionali si è inteso definire meglio quel sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. La riperimetrazione regionale dei Parchi in questione, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, rimane pertanto quella introdotta con legge regionale 15 luglio 2022 n. 7”.

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