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Liguria in zona arancione: che cosa cambia da oggi

Aperture, spostamenti, autocertificazione: tutto sulle norme in vigore da mercoledì sul territorio regionale

Dalla mattina di mercoledì, la Liguria è passata in zona arancione, quella classificata a rischio alto in tema di contagio da coronavirus.

Un passaggio che comporta nuove misure più restrittive rispetto a quelle della zona gialla, che prevedeva solo il coprifuoco dalle 22 alle 5 (e dunque il divieto di circolazione sul territorio) e l’adozione della didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori. Ecco cosa cambia in zona arancione.

Cosa resta aperto

In zona arancione restano aperti scuole dell'infanzia, elementari e medie, e poi negozi, alimentari, tabacchi, farmacie, parafarmacie, parrucchieri e centri estetici.

Spostamenti

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È consigliato lavorare a distanza, quando possibile, o prendere ferie o congedi.

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. La stessa cosa vale per chi ha parenti o amici non autosufficienti.

È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita (o, per esempio, dell’ufficio postale), o sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Bar, ristoranti e strutture ricettive

In area arancione i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. L’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto.

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Trasporti pubblici

Per i trasporti pubblici è prevista la riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico

Scuole e università

Le scuole superiori sono chiuse, sarà svolta attività didattica a distanza. Chiuse anche le università: attività didattica a distanza salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori

Centri commerciali

I centri commerciali chiusi nei festivi e nei prefestivi (esclusi negozi alimentari, farmacie ed edicole al loro interno). Supermercati e alimentari possono restare aperti anche dopo le 22.

Mostre e musei

Mostre, musei chiudono come già avevano fatto cinema e teatri.

Concorsi e prove pubbliche

Sono sospese le prove pubbliche in presenza a parte i concorsi di abilitazione di medici, sanitari e Protezione civile

Centri culturali e centri ricreativi

Le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sono sospese.

Autocertificazione, quando serve

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. 

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Attività sportiva e motoria

Si può uscire per portare fuori il cane, mantenendo sempre la distanza, anche fuori dal coprifuoco. Si può uscire per una passeggiata, una corsa o attività motoria in generale dalle 5 alle 22, restando all’aperto e nel territorio del proprio comune. Stessa cosa vale per la bicicletta.

Palestre e piscine sono chiuse.

Spostamenti in auto

Gli spostamenti in auto, se non motivati dalle ragioni accettate (salute, lavoro, necessità) sono consentiti dalle 5 alle 22. È obbligatoria la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Giardini e parchi, si può accedere?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali (che possono scegliere di chiuderli), e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito anche l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Mercati rionali e fiere

I mercati rionali sono consentiti quando rientrano nell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile e periodica del mercato. Non sono consentite manifestazioni locali come fiere e mercatini occasionali come, per esempio, quelli di Natale.

Coprifuoco Genova

A Genova il coprifuoco (divieto di assembramento in primis) è anticipato di un’ora, alle 21, come da ordinanza regionale siglata con il sindaco Marco Bucci. Il provvedimento locale è stato dunque “inglobato” da quello nazionale, con un’ora di anticipo rispetto al resto della Liguria.

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