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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Tasi: niente multe per chi paga entro il 30 giugno

Il Comune di Genova non applicherà sanzioni per il ritardato pagamento della Tasi se effettuato entro il 30 giugno, in attesa che una disposizione esplicita da parte del governo fissi formalmente la scadenza del periodo di tolleranza

Come già annunciato dall'assessore al bilancio, il Comune di Genova non applicherà sanzioni per il ritardato pagamento della Tasi (diversamente dall'Imu) ritenendo pertinente in questo caso l'articolo 10 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212).

Ciò vale per i pagamenti che saranno effettuati entro il 30 giugno, in attesa che una disposizione esplicita da parte del governo fissi formalmente la scadenza del periodo di tolleranza.

Il Governo, infatti, attraverso il sottosegretario Zanotta, ha confermato negli ultimi giorni che, per quanto riguarda la Tasi, è giustificato il ricorso allo Statuto del contribuente.

È evidente che i continui cambiamenti e il ritardo con cui sono state fissate le nuove normative nazionali in materia Tasi hanno messo in seria difficoltà i cittadini provocando in queste ore lunghe file ai Caf e forti disagi.

Si riporta il testo dell’articolo n. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

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