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Giovedì, 18 Aprile 2024
Elezioni

Elezioni Liguria 2015, la guida al voto

Le elezioni regionali si svolgeranno nella sola giornata di domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7 alle ore 23. Ecco una guida al voto con le varie opzioni

Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica 31 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 31 maggio 2015.

Per cosa si vota
Si vota per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e rinnovo del Consiglio Regionale della Liguria.

Chi può votare
Tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 31/05/2015. I cittadini italiani che risiedono all'estero (AIRE), possono esercitare il diritto di voto nel Comune di iscrizione elettorale, nella sezione indicata sulla tessera elettorale.

Dove si vota
Per verificare la propria sezione di seggio o qualora si stia cercando una sezione accessibile, è disponibile on line il nostro servizio "Cerca Seggio".

Come si vota
La scheda di voto è unica di colore verde.

TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

Sono possibili le seguenti opzioni di voto:

1. L'elettore può votare per una lista provinciale ed esprimere una preferenza per un candidato della lista stessa, e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del Presidente della Giunta. Il voto così espresso si intende a favore della lista provinciale, della lista regionale e a favore del candidato Presidente della Giunta e del candidato della lista provinciale.

Qualora l’elettore esprima il voto solo per una lista provinciale, il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si estenderà alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta.

2. L’elettore può esprimere solo il voto di preferenza per un candidato. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato presidente della Giunta collegato.

3. L’elettore può esprimere il voto solo per il candidato Presidente della Giunta, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso il voto così espresso si intende a favore solo della lista regionale e per il candidato Presidente della Giunta, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto ad alcuna lista provinciale collegata.

4. L'elettore può esprimere il voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale o sul relativo candidato Presidente della Giunta, non collegata alla lista provinciale prescelta. In questo caso il voto si intende validamente espresso per la lista regionale e per la lista provinciale anche se non collegate fra di loro

NOTA: Si può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata a fianco al contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome)

L'elettore per votare deve esibire un documento di riconoscimento personale valido e la tessera elettorale (clicca qui per informazioni sul rinnovo della tessera elettorale).

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