Portare un bambino in macchina: obblighi e divieti, cosa dice la legge
Tutto quel che c'è da sapere su seggiolini, rialzi e sui nuovissimi "dispositivi antiabbandono"
Avete avuto da poco un bambino e siete pronti per il vostro primo viaggio in macchina con il bebè ma non sapete come destreggiarvi tra seggiolini e ovetti, e soprattutto non sapete cosa dice la normativa?
È fondamentale partire da Genova per la vostra meta informati su quello che impone il codice della strada, onde evitare di incorrere in multe e soprattutto per mettere in sicurezza il proprio bambino.
Già, ma come portare i bambini in auto in modo sicuro? Può sembrare una domanda sciocca, ma per chi è alle prime armi può sembrare un'impresa, soprattutto se le vacanze sono dietro l'angolo e si è alle prese con mille imprevisti e preparativi.
Un aiuto arriva dal portale della Polizia di Stato.
Cosa dice il Codice della Strada
Innanzitutto è importante sapere che l’articolo 172 del codice della strada prevede che tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano:
- adeguati al loro peso;
- di tipo omologato.
Volete un "rialzo" e non un seggiolino? Tenete conto che questi sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm.
Seggiolini in base al peso
I seggiolini devono essere acquistati in base al peso del bambini, secondo la seguente classificazione in gruppi:
- Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa); questi sono gli unici che possono essere installati solo sul sedile posteriore.
- Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;
- Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa);
- Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);
- Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).
Sedile anteriore o posteriore?
I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, ad eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore.
Se rivolti all’indietro, l’airbag frontale deve essere disattivato.
Dispositivi antiabbandono
La legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinati con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono doveva entrare in vigore il 1° luglio 2019. Tuttavia, il decreto ministeriale che ne deve determinare le caratteristiche ancora non è stato emanato, e quindi, nell’impossibilità di conformarsi alle nuove regole, tale obbligo non può essere considerato ancora vigente.