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Tasse Chiavari

Imu: aliquote e scadenze definitive del Comune di Chiavari

Entro lunedì 17 dicembre 2012 dovrà essere pagata la rata a saldo dell’Imu (secondo semestre 2012) applicando le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale di Chiavari

Chiavari - Entro lunedì 17 dicembre 2012 dovrà essere pagata la rata a saldo dell’Imu (secondo semestre 2012) applicando le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.08.2012, nonché con le modalità previste dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.08.2012:

Aliquota dello 0,4%:
• abitazione principale (cosiddetta “prima casa”) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Inoltre è consentita una detrazione di 200 euro (più eventuali ulteriori 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli, che sia/siano dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell’abitazione principale dei genitori).
• Pertinenze dell’abitazione principale:
sono considerate pertinenze gli immobili accatastati nelle categorie C/2 (cantine, magazzini e simili), C/6 (box, posti auto e simili) e C/7 (posti auto scoperti, tettoie e simili) con il limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale (ovvero: un solo C/2, un solo C/6 ed un solo C/7).

Aliquota ridotta dello 0,2%:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Aliquota di base dello 0,76%:
a) immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a persone residenti nell’unità immobiliare. L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.
b) abitazione (e pertinenze ammesse dall’art.13, comma 2, D.L. n. 201/2011) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale. L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.

Aliquota dell’1,06%: immobili ad uso abitativo di categoria da A/1 ad A/9:
a) non locati
b) tenuti a disposizione
c) locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell’unità immobiliare.

Aliquota dello 0,83%: tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Permane l’obbligo della dichiarazione, ai sensi dell’art. 13, comma 12-.ter del D.L. n. 201/2011, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tali dichiarazioni dovranno essere complete di tutte le indicazioni idonee alla verifica dei requisiti ed al controllo dei versamenti. Il contribuente dovrà altresì presentare la dichiarazione per gli immobili, di uso abitativo, locati con contratto registrato, concessi in comodato a residenti o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado residenti, per poter usufruire delle agevolazioni del caso. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

Come previsto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 è riservata allo Stato la quota dello 0,38% pari alla metà dell’importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili (aliquota di base 0,76%), ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

NOTA: I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DI DELEGA BANCARIA “F24”
SULLA BASE E SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 35/E DEL 12/04/2012.

Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di Chiavari è C621.

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