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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Modulistica Dia e Scia: come presentare la domanda a Genova

In alternativa alla Dia, per ragioni di semplificazione amministrativa, può essere presentata la Scia, ossia la segnalazione certificata di inizio attività che consente di iniziare l'attività senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine

La Dia, ossia la dichiarazione di inizio attività è un documento che consente di iniziare l'attività edilizia decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con i relativi documenti allegati. 

In alternativa alla Dia, per ragioni di semplificazione amministrativa, può essere presentata la Scia, ossia la segnalazione certificata di inizio attività che consente di iniziare l'attività senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine. 

Ad entrambe le dichiarazioni devono essere allegate le attestazioni di tecnici abilitati, gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda il Comune di Genova le istanze devono essere presentate con le informazioni che si trovano collegandosi al portale SUE.

Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della Scia, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.

Per interventi in sottozona AC - Centro storico urbano - del vigente PUC, gli elaborati sopra elencati devono essere integrati con la scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva entrambe da acquisire presso l'Unità Operativa competente per la zona del Centro Storico.

La Scia ha un'efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.

L'esecuzione dei lavori soggetti a Segnalazione certificata di inizio Attività rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).

Per la presentazione della Scia dovrà essere incaricato un professionista abilitato (ingegnere,architetto,geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale) che dovrà predisporre un progetto corredato di un'istanza a firma del richiedente.

La presentazione della Scia deve avvenire tramite e secondo le indicazioni della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia, per accedere alla quale è necessario essere dotati di credenziali digitali (Spid) reperibili  attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid

Dia e Scia - Chi può presentarla

Il proprietario o chi ne ha titolo può presentare la SCIA, allegando un progetto redatto da un professionista abilitato alla progettazione e la relazione asseverata sulla conformità urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza, le autocertificazioni di conformità alla vigente normativa (ad esempio la normativa antisismica, quella antincendio, quella igienico-sanitaria, ecc. ecc.).

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