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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Liberalizzazioni: novità su mutui e finanziamenti

La sostituzione dell’Istituto di credito originario con uno nuovo deve perfezionarsi entro 10 giorni dalla data della richiesta. E poi banche e le finanziarie non potranno più fare sottoscrivere al consumatore una polizza assicurativa a loro riconducibile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Genova - La legge 24 marzo 2012, n.27, con la quale è stato convertito in legge il c.d. Decreto Monti sulle liberalizzazioni, ha introdotto una serie di norme di particolare importanza per il consumatore in materia di assicurazione, banche, clausole abusive nei contratti, class action ecc. Secondo il coordinamento istituito a livello provinciale tra la Confconsumatori Brindisi e l’Associazione Dalla Parte del Consumatore due articoli della legge rivestono un particolare importanza per la tutela degli utenti bancari.

È stato, infatti, previsto che, qualora il consumatore richieda la surrogazione del proprio contratto di finanziamento, vale a dire la sostituzione dell’Istituto di credito originario con uno nuovo, il procedimento deve perfezionarsi entro 10 giorni dalla data della richiesta. Qualora la surrogazione non si perfezioni entro il detto termine per cause dovute alla banca e/o al finanziatore originario, quest’ultimo è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

“La norma - afferma l’avv. Emilio Graziuso Presidente di Confconsumatori Brindisi e Componente del Consiglio Direttivo Nazionale - riveste particolare importanza poiché in passato sono pervenute alla nostra associazione segnalazioni con le quali i consumatori lamentavano l’ostruzionismo, da parte di alcuni istituti di credito nella procedura di surrogazione. Speriamo che la previsione normativa di un risarcimento possa costituire un deterrente per le Banche ed evitare comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori”.

Sempre nel settore bancario, particolare importanza riveste anche la norma in virtù della quale, finalmente, nei contratti di mutuo immobiliare e di credito al consumo le banche e le finanziarie non potranno più fare sottoscrivere al consumatore una polizza assicurativa a loro, direttamente o indirettamente, riconducibile. Gli Istituti di credito, infatti, se condizionano l’erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono oggi tenuti, a differenza di quanto è avvenuto in passato, a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, agli Istituti stessi non riconducibili.

“E’ bene ricordare – afferma l’avv. Emilio Graziuso – che sempre in virtù della nuova disciplina sulle liberalizzazioni, il consumatore è, comunque, libero di scegliere sul mercato la polizza vita da lui ritenuta più conveniente e che la banca è obbligata ad accettare tale scelta, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo”.

In proposito in materia di polizze legate ai mutui, Confconsumatori ricorda che l’ISVAP, già con il regolamento n. 35/2010, ha sancito il diritto del contraente alla restituzione della quota parte di premio unico versato e non goduto per l’anticipata estinzione o la surroga del mutuo per tutti contratti stipulati dopo il 1.12.2010. Restituzione che, purtroppo, però, ancora oggi, per i consumatori spesso non è facile ottenere.

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