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Cronaca

Precario a scuola chiede i danni al ministero, la corte gli dà ragione

Per la prima volta una corte d'Appello ha riconosciuto i diritti di un docente precario bocciando il ricorso del ministero dell'Istruzione contro la richiesta danni dell'insegnante

Genova - Dopo oltre 300 sentenze favorevoli ottenute dal Codacons presso i tribunali di tutta Italia, arriva ora la prima pronuncia di una Corte d'Appello, che riconosce i diritti dei precari della scuola.

 

Si tratta della sentenza della Corte d'Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal ministero dell'Istruzione contro le decisioni del tribunale di Savona e del tribunale di Genova, che nei mesi scorsi avevano dato ragione ad alcuni docenti precari assistiti dal Codacons. A costoro (insegnanti cui veniva continuamente rinnovato il contratto a termine) i giudici avevano riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata trasformazione dei rapporti lavorativi in contratti a tempo indeterminato, e il diritto a maturare gli scatti di anzianità al pari dei colleghi assunti in modo definitivo.

La Corte d'Appello di Genova, bocciando le tesi del Miur, ha ritenuto di confermare quando deciso dai giudici di primo grado. Scrive la Corte (Pres. Rel. Alvaro Vigotti):

«E’ pacifico in causa (cfr., peraltro, i contratti prodotti) che fra ciascuno degli appellati ed il Ministero siano intercorsi, senza sostanziale soluzione di continuità, numerosi contratti di lavoro a termine, in forza dei quali ai lavoratori sono state assegnate, secondo le specifiche competenze, attività di docenza, assistenza amministrativa ovvero di collaborazione. […]  Non è vero quanto sostenuto nelle difese dell’amministrazione, ossia che gli scatti di anzianità costituiscano beneficio economico per chi, essendo assunto tramite concorso, possa per ciò stesso meglio garantire l’efficacia ed il buon andamento dell’azione amministrativa. Il fondamento degli scatti di anzianità va, infatti, precipuamente ravvisato nel miglior apporto lavorativo che deriva dall’esperienza del lavoratore (Cass. 7 luglio 2008. a, 18584), profilo cui è del tutto estranea ogni questione sulle modalità di selezione».

«La scelta di ricorrere a lavoratori a termine, quali che siano le motivazioni – scrive ancora la Corte – non costituisce ragione oggettiva di discriminazione per il lavoratore, per l'elementare ragione che, se l’ordinamento ritiene di poter rinunciare ai contributi positivi derivanti dalla continuità, ciò significa che essi non sono valutati come determinanti e dunque non possono neppure i essere utilizzati, alla bisogna. per discriminare il prestatore d'opera a tempo determinato».

Sulla base di tali motivazioni, la Corte d'Appello di Genova, con una importantissima sentenza che rappresenta la prima decisione di secondo grado in Italia su tale spinosa questione, respinge il ricorso del MIUR, confermando l'obbligo per il Ministero di risarcire i precari che attraverso il Codacons avevano ottenuto in tribunale il riconoscimento degli scatti di anzianità.

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