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Cronaca

Coronavirus, cosa cambia: i divieti per bar, ristoranti, negozi e palestre

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) dell’ 8 marzo è valido fino al 3 aprile 2020

Dopo l'annuncio del presidente del consiglio Conte, il decreto dell'8 marzo, già in vigore in Lombardia, si estende anche in Liguria e nel resto d'Italia. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 sono state adottate diverse misure sul piano degli spostamenti, del tempo libero e della formazione.

 Ecco cosa cambia nel dettaglio:

Mobilità e spostamenti 

Si deve evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita da tutto il territorio ligure nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (per il quali bisogna presentare autocertificazione). 

È consentito il rientro a casa propria, abitazione o residenza. Ai soggetti con problemi respiratori e febbre sopra ai 37,5°C è fortemente raccomandato di rimanere a casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

L’autocertificazione per spostarsi

Per spostarsi da un Comune all’altro si dovrà avere una giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo. Per autocertificare i propri spostamenti occorre compilare un modulo, scaricabile qui dal Ministero dell’Interno, da esibire al momento del controllo. Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità vale anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente oppure a scadenze fisse e dunque può indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi. Ad esempio chi deve spostarsi tra i comuni per raggiungere i figli o altri parenti da assistere oppure per impegni di carattere sanitario. Se si viene fermati si può fare una dichiarazione che le forze dell’ordine trascriveranno ma sulla quale potranno fare verifiche anche successive. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità.

Attività sportive ed eventi

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Stop anche alle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro: congedo e ferie

Il decreto raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo durata del decreto 8 marzo, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie. Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, anche quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Scuole: istruzione e formazione

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati. Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Attività commerciali e di ristorazione

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

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