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Cronaca Cornigliano / Piazza Ernesto Savio

Cornigliano, scatta l'ordinanza anti alcol: tutte le vie e i divieti

Il provvedimento resta in vigore sino al 31 marzo 2019 e ricalca quelli già adottati nel Municipio Centro Ovest, a Certosa e a Rivarolo: i dettagli

Con qualche settimane di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, arriva l’ordinanza anti alcol per Cornigliano, che prevede disposizioni simili a quelle inserite nei provvedimenti firmati per il Municipio Centro Ovest e per Certosa e Rivarolo.

Il perimetro dell’ordinanza anti alcol

L’ordinanza vieta il consumo e la detenzione di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche, e restrizioni per circoli e locali che vendono alcol. La zona in cui sarà in vigore sino al 31 marzo 2019 è compresa nelle seguenti vie: 

- Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria; Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);

- Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo, Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);

- Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all’intersezione con Via Tonale (comprese);

Cosa prevede l’ordinanza anti alcol

Il documento emesso dal Comune prevede nello specifico che nella zona individuata:

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

- Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

- Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21:00, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, Documento firmato digitalmente magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6:00 del giorno successivo;

- I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;

- Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;

- Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l 'indicazione degli orari sopra stabiliti;

- Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).

«L’estensione dei divieti in un perimetro come quello di Cornigliano risponde a richieste pervenute fortemente dal territorio, abitanti e anche commercianti - ha detto l’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli - Un provvedimento adottato per arginare gli episodi di degrado e risse che si verificano a causa di un consumo smodato di bevande alcoliche, spesso vendute da finti circoli o minimarket. Vogliamo combattere ogni abuso, sia di consumo che di vendita, e riportare vivibilità, difendendo anche il sano commercio, in un quartiere importante come Cornigliano».

«È per noi importante andare ad applicare un efficace strumento su un territorio in cui - ha aggiunto il collega alla Sicurezza, Stefano Garassino - vogliamo combattere il degrado lavorando per la sicurezza dei cittadini. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato».

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