rotate-mobile
Attualità

Alluvione 2011, "pasticcio" sentenza d'appello: il Comune non risulta responsabile

Nel dispositivo emesso lo scorso 23 marzo i giudici non citano Tursi come responsabile civile, lasciando così aperto lo spiraglio al mancato risarcimento

Una sentenza completamente da rivedere, non soltanto per correggere l’errore legato al calcolo della pena per due degli imputati, ma anche perché non cita quello che è stato ritenuto uno dei principali responsabili civili cui addebitare le spese processuali. E cioè il Comune di Genova.

La sentenza in questione è quella sui tragici fatti dell’alluvione 2011, emessa dalla Corte d’Appello lo scorso 23 marzo a Palazzo di Giustizia. Documento in cui i giudici hanno erroneamente riportato la condanna di due dei principali imputati, l’ex assessore Francesco Scidone e l’ex dirigente comunale Gianfranco Delponte, per cui la pena non è stata ridotta, ma resta di 4 anni (i due rischiano quindi il carcere); e documento in cui il Comune non è citato in solido nella lista dei responsabili civili che dovrebbero sostenere le spese legali del processo di secondo grado, circa 80mila euro.

Conseguenza diretta della dimenticanza, l'esclusione del responsabile civile condannato a risarcire in solido le spese legali e dunque a possibilità, da parte degli avvocati del Comune, di rifiutarsi - al momento - di pagarle, citando un dispositivo in cui di fatto non viene obbligato a farlo.

Un’impasse che dovrebbe sbloccarsi il prossimo 8 maggio nel corso della camera di consiglio in cui gli avvocati delle famiglie delle 6 vittime dell’alluvione chiederanno di correggere la condanna per Scidone e Delponte, e di rettificare anche la parte relativa alle spese legali. Una volta corretto il dispositivo, il Comune rientrerebbe nella lista dei responsabili civili e l’assicurazione potrebbe intervenire per pagare le spese, così come accaduto già in primo grado.

La replica del Comune

Giovedì mattina è arrivata la replica del Comune attraverso Federico Bertorello, consigliere delegato all'Avvocatura ed Affari Legali: «Non corrisponde a verità quanto riportato a mezzo stampa», si legge in una nota diffusa da Tursi, in cui Bertorello specifica la differenza tra risarcimenti ai parenti delle vittime, «da tempo liquidati interamente», e le spese legali del processo, per cui «l’ente è obbligato a pagare, sempre tramite l’assicurazione che lo rappresenta nei giudizi (e che lo difende attraverso i propri legali), quanto liquidato nel primo grado, mentre, come correttamente indicato già dal difensore della compagnia, non risulta obbligato per le spese processuali del grado di appello».

«Alla luce di tale dispositivo, il Comune, sempre attraverso il difensore della compagnia assicurativa, ha dato mandato di procedere al pagamento delle spese per quanto risulta dalla sentenza di primo grado e la compagnia ha confermato, in data 9 aprile 2018 ai legali delle parti civili, che verrà adempiuta la sentenza e verranno conseguentemente pagate le spese per come risulta allo stato dell'arte - conclude Bertorello - Fino a che la sentenza di appello non verrà riformata o modificata dallo stesso Collegio dei giudici che ha steso la pronuncia (o dalla Corte di cassazione nel prossimo grado di legittimità) non possiamo pagare alcunché in aggiunta poiché verrebbe commesso un illecito erariale».

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Alluvione 2011, "pasticcio" sentenza d'appello: il Comune non risulta responsabile

GenovaToday è in caricamento